Al comma 2, lettera cc) apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole: indipendentemente dal numero delle unità immobiliari riconducibili allo stesso,.
b) aggiungere infine il seguente periodo:
«Nel caso di somministrazione di gas nei confronti di condomini, cooperative di abitanti di edifici che utilizzano impianti di tipo centralizzato e collettivo il limite dei 480 metri cubi annui va riferito e conteggiato, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 10 per cento, alle singole utenze che costituiscono il condominio o la cooperativa di abitanti».