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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.2.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
7.2.

Al comma 2, dopo la lettera gg) aggiungere le seguenti:
gg-bis) l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
gg-ter) al comma 5-bis, primo periodo, dell'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
gg-quater) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
gg-quinquies) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui alla lettera gg-quater) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
gg-sexies) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti «0,25 per cento». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Conseguentemente, all'articolo 9 sostituire il comma 17 con il seguente:
17. Per garantire il corretto funzionamento delle attività didattiche e al contempo offrire adeguata soluzione al fenomeno del precariato scolastico è definito un piano triennale, per gli anni scolastici 2011-2013, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per complessive 150.000 unità e per il personale ATA per complessive 40.000 unità, in attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, come recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n 368. Le immissioni in ruolo saranno effettuate sulla base dei posti vacanti e disponibili dopo aver pianificato gli organici sulla base dei seguenti criteri: attenendosi scrupolosamente ai limiti del numero degli alunni per classe imposto dalle norme sulla sicurezza e agibilità dei plessi scolastici; evitando la riconduzione forzata a 18 ore negli istituti di istruzione superiore qualora essa costituisca un ostacolo alla continuità didattica; ripristinando le compresenze nella scuola primaria e rinunciando alla revisione delle classi di concorso per l'insegnamento nelle scuole superiori, come previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, laddove essa costituisca un espediente per il reintegro degli esuberi di personale determinati in conseguenza dei tagli. A copertura dei posti in organico di fatto si istituiscono le dotazioni organiche aggiuntive da utilizzare per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere da gg-bis) a gg-sexies) del comma 2 dell'articolo 7.