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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.198.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
7.198.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) revisione del meccanismo di espropriazione sugli immobili, elevando a 20.000 euro l'importo al di sotto del quale non è possibile iscrivere ipoteca ovvero procedere ad espropriazione, prevedendo inoltre che, qualora il debitore risulti proprietario di un solo immobile nel quale abbia la propria residenza l'iscrizione ipotecaria sia necessariamente preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che assegni al debitore stesso un termine di trenta giorni per effettuare il pagamento, prima che si proceda all'iscrizione del gravame.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera v) aggiungere le seguenti:
«v-bis) all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, comma 1, le parole: "ottomila euro" sono sostituite dalle seguenti: "ventimila euro";
v-ter) all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il concessionario non può procedere all'iscrizione dell'ipoteca qualora l'importo del credito per cui si procede sia inferiore a ventimila euro.
2-ter. Qualora il debitore risulti proprietario di un solo immobile e sia ivi residente, l'iscrizione ipotecaria è preceduta dalla notifica di una comunicazione che stabilisce un termine di trenta giorni per effettuare il pagamento, prima che si proceda all'iscrizione dell'ipoteca».