Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) applicazione dell'aggio in favore dell'agente della riscossione esclusivamente sulle parte delle somme iscritte a ruolo relativa al debito originario.
Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera v) aggiungere la seguente:
v-bis) all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole: «e dei relativi interessi di mora» sono sostituite dalle seguenti: «, al netto dei relativi interessi di mora e delle sanzioni,».