Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1972, n. 633 dopo l'articolo 74-quinquies è aggiunto il seguente:
«Art. 74-sexies.
(Disposizioni per il settore orafo-argentiero).
1. In via sperimentale per gli anni 2011 e 2012, i prodotti lavorati del settore orafo e argentiero, sono soggetti all'IVA pari al 10 per cento.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre 2011, convoca un tavolo con i rappresentati del settore al fine di valutare l'andamento del settore medesimo e le misure fiscali ad esso collegate, con specifico riferimento ai risultati conseguiti e attesi della sperimentazione di cui al comma 1».