Al comma 2, lettera u), dopo il numero 2) aggiungere seguente:
2-bis). al comma 4, le parole: «anche di una sola rata» sono sostituite dalle seguenti: «di un numero di rate complessivamente superiore a due» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il mancato pagamento riguardi un numero di rate non superiore a due, le rate non pagate sono versate dal contribuente rispettivamente allo spirare del trimestre o dei trimestri successivi al termine dell'originario periodo di dilazione previsto ai sensi del comma 1 del presente articolo.»