Al comma 2, dopo la lettera n), inserire la seguente:
n-bis) dopo il comma 2 dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, aggiungere il seguente:
«2-bis. Qualora il debitore risulti proprietario di un solo immobile nel quale abbia la propria residenza l'iscrizione ipotecaria di cui al presente articolo è preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva. Solo dopo trenta giorni da tale notifica si può procedere all'iscrizione dell'ipoteca sugli immobili del debitore».