Al comma 2, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:
n-bis) al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 50, comma 2, dopo la parola: «stessa» sono inseguite le seguenti: «, nonché le eventuali azioni cautelari e conservative, ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore»; conseguentemente, le parole: «deve essere preceduta» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere precedute»; è soppresso l'articolo 75-bis.