stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.114.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
7.114.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele si applica l'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Sono considerate valide le comunicazioni effettuate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, in misura pari al minimo edittale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le comunicazioni effettuate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse.». Non si da luogo a ripetizione delle sanzioni definitive e per le quali si è già provveduto al pagamento.