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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.113.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
7.113.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:
«In presenza di violazioni gravi e reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa o penale, ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'interno, sono individuate le ipotesi che determinano l'adozione del provvedimento.

Il decreto di cui al comma precedente è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».