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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.110.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
7.110.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis) al fine di rendere compatibile l'azione di riscossione coattiva dei tributi con gli istituti di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo di cui agli articoli 182-bis e 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di armonizzare l'istituto della transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter del regio 16 decreto marzo 1942, n. 267, con l'azione di riscossione coattiva il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono così modificati:
a) dopo il primo comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto il seguente 1-bis. Il concessionario non può procedere ad espropriazione forzata nei casi in cui il debitore abbia dato comunicazione all'agenzia delle entrate e al concessionario di volere raggiungere un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, da pubblicare al registro delle imprese»;
b) al terzo comma dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le azioni cautelari poste in essere o le ipoteche fiscali iscritte sui beni del debitore da parte del concessionario della riscossione nei centoventi giorni precedenti le pubblicazioni nel registro delle imprese di cui al presente articolo sono inefficaci»;

c) all'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è aggiunto il seguente comma: «Nei casi in cui la proposta di concordato preventivo sia presentata dal debitore ai sensi dell'articolo 160, secondo comma, e risulti, sia dalla relazione giurata dal professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), sia dalla relazione del commissario giudiziale di cui all'articolo 172, che la proposta di concordato è più vantaggiosa per l'erario rispetto al fallimento del debitore, l'adesione alla proposta di concordato è approvata con provvedimento del direttore dell'ufficio, ed è espressa mediante voto favorevole in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, primo ed ultimo comma»;