Al comma 2, dopo la lettera n), inserire la seguente:
n-bis) sostituire il comma 1 dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con il seguente:
«1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente 20.000 euro. Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».