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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.1.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
7.1.

Al comma 2, dopo la lettera gg) aggiungere le seguenti:
gg-bis) il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal 1o giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 13,5 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 9 sostituire il comma 17 con il seguente:
17. Per garantire il corretto funzionamento delle attività didattiche e al contempo offrire adeguata soluzione al fenomeno del precariato scolastico è definito un piano triennale, per gli anni scolastici 2011-2013, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per complessive 150.000 unità e per il personale ATA per complessive 40.000 unità, in attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, come recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 6 settembre 2001,11 368. Le immissioni in ruolo saranno effettuate sulla base dei posti vacanti e disponibili dopo aver pianificato gli organici sulla base dei seguenti criteri: attenendosi scrupolosamente ai limiti del numero degli alunni per classe imposto dalle norme sulla sicurezza e agibilità dei plessi scolastici; evitando la riconduzione forzata a 18 ore negli istituti di istruzione superiore qualora essa costituisca un ostacolo alla continuità didattica; ripristinando le compresenze nella scuola primaria e rinunciando alla revisione delle classi di concorso per l'insegnamento nelle scuole superiori, come previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, laddove essa costituisca un espediente per il reintegro degli esuberi di personale determinati in conseguenza dei tagli. A copertura dei posti in organico di fatto si istituiscono le dotazioni organiche aggiuntive da utilizzare per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui alla lettera gg-bis) del comma 2 dell'articolo 7.