Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Limite massimo retributivo a carico della finanza pubblica per dirigenti e amministratori).
1. All'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «società non quotate» sono sostituite dalle seguenti: «società, quotate e non quotate,»;
b) nel secondo periodo le parole: «di controllo di società non quotate» sono sostituite dalle seguenti: «di controllo di società, quotate e non quotate,»;
c) nel secondo periodo, dopo le parole: «ai dirigenti» sono aggiunte le seguenti: «nonché le persone fisiche che percepiscono emolumenti o retribuzioni direttamente o indirettamente a carico della finanza pubblica, in ragione di incarichi di dirigenza.