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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
7.03.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Applicabilità dell'Irap ai professionisti e alle imprese di ridotte dimensioni).

1. In attesa della eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e i soggetti cui si applica l'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono tenute al versamento del predetto tributo nei casi in cui utilizzino esclusivamente beni strumentali, esclusi gli immobili, di costo complessivo non superiore a 100 mila euro e non si avvalgano di dipendenti o di altri collaboratori stabili. Nel caso dei soggetti cui si applica l'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il predetto importo si riferisce a ciascun artista associato, professionista associato o socio.
2. Le disposizioni di cui al comma 3 precedente si applicano a partire dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione ai fini IRAP scade successivamente all'entrata in vigore della presente legge.