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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.015.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
7.015.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Riforma degli studi di settore).

1. Al fine di semplificare gli adempimenti fiscali a carico delle imprese e riordinare il quadro dei controlli e delle verifiche induttive sull'attività economica, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dell'emanazione della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) qualificazione degli studi di settore, come istituiti dall'articolo 62-sexies, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come elementi di selezione per le verifiche fiscali e non come presupposto di accertamento automatico;
b) previsione che gli stessi, in sede di giudizio, rappresentino una presunzione semplice;
c) previsione che, ai fini dell'accertamento, l'ufficio accertatore abbia l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione al contribuente dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi di settore;
d) codificazione della normativa primaria riguardante la materia, con esplicita indicazione delle norme abrogate.