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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.011.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
7.011.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Assegnazione all'Acquirente unico di funzioni in materia di carburanti).

1. Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti e assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al dettaglio, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2015, Acquirente unico S.p.a. assicura in via straordinaria l'attività di compravendita di carburanti secondo i seguenti princìpi:
a) acquisto all'ingrosso di carburanti ai prezzi più convenienti sul mercato nazionale e internazionale, finalizzato all'approvvigionamento degli esercenti gli impianti di distribuzione carburanti;
b) affitto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera a);
c) attivazione di un servizio di vendita all'ingrosso a prezzi concorrenziali agli esercenti gli impianti di distribuzione al dettaglio.

2. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità attraverso cui Acquirente unico S.p.a. svolge le attività di cui al comma 1.