stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.010.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
7.010.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Interpretazione autentica di norme in materia di diritto annuale).

1. L'articolo 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 1, comma 19, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, si interpreta nel senso che il diritto annuale è un'imposta diretta dovuta alle Camere di commercio per il loro finanziamento ordinario, per la copertura del fabbisogno del sistema camerale italiano e per l'alimentazione del fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere.
2. L'articolo 6 del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54 si interpreta nel senso che la misura delle sanzioni in caso di ravvedimento sono quelle di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e sue successive modificazioni.
3. L'Unioncamere, in quanto ente esponenziale del sistema camerale italiano, è litisconsorte necessario in ogni giudizio riguardante il pagamento del diritto annuale, la sua riscossione e l'applicazione delle sanzioni di cui al decreto 27 gennaio 2005, n. 54 e successive modificazioni.