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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
7.01.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Abuso del diritto).

1. L'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:
Art. 37-bis. - (Disposizioni antielusive e abuso del diritto). 1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche e volti ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. La disposizione del periodo precedente si applica solo a condizione che i comportamenti ivi indicati siano diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario.
2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, aggirate o abusate al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione. Resta ferma l'inapplicabilità di qualsiasi sanzione penale, in aggiunta alla riqualificazione sul piano fiscale operata dall'amministrazione finanziaria ai sensi del periodo precedente.
3. L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima che deve indicare i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2. Le garanzie per il contribuente di cui al precedente periodo si applicano a ogni contestazione avente a oggetto l'elusione, l'aggiramento o l'abuso di norme tributarie.
4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso d'accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo. In nessun caso le disposizioni del comma 1 possono essere applicate d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del giudizio, in mancanza di specifica e motivata contestazione nell'avviso di accertamento impugnato, con le modalità e le garanzie per il contribuente stabilite nel presente articolo. La disposizione del periodo precedente si applica ad ogni contestazione avente ad oggetto l'elusione, l'aggiramento o l'abuso di norme tributarie.
5. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
6. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi da 1 a 5 possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo o è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.
7. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono disciplinate le modalità per l'applicazione del presente comma.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento a tutte le imposte, sui redditi e indirette, alle tasse e a ogni altra prestazione avente natura tributaria, anche a carattere locale».

2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.