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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.96.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
6.96.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. L'ufficiale di anagrafe riscuote per ciascuna certificazione e attestazione un diritto fisso di euro 7, di cui 3,50 euro vengono incassati dal Comune presso cui opera l'ufficiale di anagrafe e 3,50 euro dallo Stato. Il diritto non è dovuto quando la certificazione o l'attestazione sia richiesta direttamente all'ufficiale di anagrafe da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, comunità montane».
3-ter. Dopo l'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 è aggiunto il seguente:
«Art. 108-bis. - 1. L'ufficiale di anagrafe riscuote per ciascuna certificazione e attestazione un diritto fisso di euro 7, di cui 3,50 euro vengono incassati dal Comune presso cui opera l'ufficiale di anagrafe e 3,50 euro dallo Stato.
2. Il diritto non è dovuto quando la certificazione o l'attestazione sia richiesta direttamente all'ufficiale di anagrafe da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, comunità montane».
3-quater. Il numero 6 della Tabella D allegata alla legge n. 604 del 1962 è sostituito dal seguente:
«6. Certificati di qualunque natura ad esclusione di quelli rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e di anagrafe, atti di notorietà, nulla osta di qualunque specie ed autenticazioni di firme: 0,52 euro».