Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono soppresse le parole: «, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria».
b) il comma 2 è soppresso;
c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo.