Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai fini della rimozione degli ostacoli all'aggregazione delle piccole imprese di distribuzione di energia elettrica e per favorirne l'efficienza, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della regolazione generale, individua per le imprese di distribuzione di energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo, appositi meccanismi di perequazione specifica aziendale. Alle medesime imprese, il regime di perequazione si applica con metodi di calcolo forfettario dal 2008 alla data di entrata di entrata in vigore della presente legge. Il calcolo forfettario di cui al periodo precedente è raddoppiato per gli anni 2008,2009 e 2010.