Al comma 2 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) per ridurre gli adempimenti degli imprenditori agricoli connessi alle modalità di tenuta di piccoli contenitori di gasolio, all'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
4-bis. Il Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali individua le misure di buona tecnica e buona prassi, per gli aspetti inerenti il rischio di incendio nelle aziende agricole e le relative misure di prevenzione, protezione e la gestione delle emergenze, nel rispetto dei criteri di semplificazione con particolare riferimento alle aziende agricole classificate a rischio medio e basso ed agli impianti di distribuzione del gasolio.