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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.61.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
6.61.

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 15 della legge 29 luglio 2010, n. 120, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Ferma restando la durata dell'autorizzazione di due anni, al fine di semplificare le procedure burocratiche, gli importi dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 104, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e, ove previsti, degli indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 18 del regolamento, possono essere versati anche annualmente. In questo caso la validità dell'autorizzazione è condizionata al versamento delle suddette imposte.