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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.5.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
6.5.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 9 è sostituito dal seguente:
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente trasmettere, per via telematica, una comunicazione all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, ed alle Regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio.