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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.43.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
6.43.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare la realizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente: «Le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, nonché le procedure per le installazioni di impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 7 watt, sono sottoposte alla disciplina di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fatte salve le ulteriori forme di semplificazione amministrativa previste dalle leggi regionali.
b) all'articolo 87, comma 9, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo le parole «un provvedimento di diniego» sono aggiunte le seguenti: «o un parere negativo da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36».

ident. 6.81.