Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, sono considerati coltivatori diretti coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 31 della medesima legge n. 590 del 1965, siano iscritti nell'apposita sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.