Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Le regioni esercitano esclusivamente le funzioni di controllo sul possesso dei requisiti di cui al comma 1. È fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di svolgere le verifiche necessarie ai fini previdenziali.
b) all'articolo 14, comma 6, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni».