Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Per ridurre gli adempimenti connessi al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, gli imprenditori agricoli che trasportano e conferiscono i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario sono esonerati dall'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, previa convenzione col servizio pubblico di raccolta. Sono considerati occasionali i trasporti di rifiuti effettuati per non più di quattro volte l'anno.