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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.23.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
6.23.

Al comma 2 sostituire la lettera e) con la seguente:
e) per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma al Codice della strada ed al relativo Regolamento d'esecuzione sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 10 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 9, è inserito il seguente: «9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni, e che questa sia rilasciata con modalità semplificate, da definire con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa;
2) al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 le modifiche provvedono a:
1) Chiarire, con interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 2, lettera a), sub b), che le autorizzazioni periodiche ai trasporti eccezionali possono essere rilasciate anche quando il solo carico, e non necessariamente il veicolo, risulti sporgente in larghezza, fermo restando il limite di 3 metri di larghezza;
2) Eliminare nell'articolo 13, comma 2, lettera a), sub c), il riferimento ivi contenuto alla natura del materiale trasportato;
3) Consentire, tramite modifica dell'articolo 14, comma 4 che nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo periodico possano indicarsi fino ad un massimo di 10 veicoli di riserva, purché di documentata abbinabilità e tali da rispettare i limiti di massa indicati nelle carte di circolazione dei mezzi;
4) Prevedere, tramite modifica dell'articolo 219, che con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, possano essere emanate disposizioni per la disciplina degli abbinamenti di veicoli omologati e costruiti in serie che, singolarmente o nel loro complesso, superino i limiti stabiliti dagli articolo 61 e 62 del Codice.