Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) Al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: «Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio, la data di integrale operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti non può essere antecedente al 1o giugno 2012. Fino a tale data, i soggetti che aderiscono su base volontaria al sistema medesimo rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contributo annuale eventualmente versato è valido per il primo anno di integrale ed effettiva operatività del sistema».