Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai fini della rimozione degli ostacoli all'aggregazione delle piccole imprese di distribuzione di energia elettrica e per favorire l'efficienza e la stabilità, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della regolazione generale, individua per le imprese di distribuzione di energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo appositi meccanismi di perequazione specifica aziendale. Alle medesime imprese, il regime di perequazione si applica con metodi di calcolo forfetario dal 2008. Il calcolo forfetario di cui al periodo precedente è raddoppiato per gli anni 2008, 2009 e 2010.