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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.126.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
6.126.

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) Chiunque svolge o ha svolto, direttamente o indirettamente, attività di consulenza o assistenza tecnica o professionale, in favore di soggetti pubblici o privati, per la redazione di progetti collegati a istanze di finanziamenti pubblici o finalizzati alla partecipazione a bandi per analoghi finanziamenti, a pena di inammissibilità dell'istanza o del progetto, non può far parte, in nessuna veste, delle commissioni di valutazione operanti nell'ambito dei medesimi procedimenti. Chiunque svolge o ha svolto, a qualsiasi titolo e con qualsiasi qualifica, un incarico presso un ente pubblico nell'ambito di un procedimento di finanziamento pubblico non può, a pena di inammissibilità dell'istanza o del progetto, prestare opera di consulenza per la redazione di progetti collegati a istanze o finalizzati alla partecipazione a bandi per il medesimo finanziamento. Le società pubbliche partecipate da enti territoriali non possono prendere parte ai bandi di finanziamento dei propri azionisti, diretti o indiretti. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi che precedono, le imprese beneficiarie sono tenute alla restituzione del finanziamento erogato. I soggetti che violano le predette disposizioni sono tenuti a risarcire alle imprese i darmi conseguenti alla restituzione del finanziamento erogato.