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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.116.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
6.116.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici dell'Agenzia delle entrate od affidati agli agenti della riscossione tributi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:
a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;

b) delle somme dovute agli agenti della riscossione tributi a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dagli stessi.

3-ter. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore dei commi da 3-bis a 3-sexies del presente articolo, relativamente a tutti i ruoli di cui al comma 3-bis, gli agenti della riscossione tributi informano i debitori che entro il 30 luglio 2011 possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita al comma 3-bis, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 3-bis. Il residuo è versato in due rate di pari importo, rispettivamente entro il 30 agosto 2011 ed il 31 dicembre 2011. Sulle somme riscosse, agli agenti della riscossione tributi spetta un aggio pari al 4 per cento.
3-quater. Il provvedimento di concessione dello rateizzazione di una cartella di pagamento non impedisce al debitore di avvalersi della definizione di cui ai commi 3-bis e 3-ter, ma non dà luogo a diritto a rimborso di quanto eventualmente pagato in eccesso. Tuttavia quanto pagato in eccesso può esclusivamente essere scomputato da quanto dovuto dal medesimo contribuente per la definizione di cui ai commi precedenti riferita ad altri debiti tributari.
3-quinquies. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
3-sexies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello dell'atto di cui al comma 3-ter e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte degli agenti della riscossione tributi, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.