Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, per il settore turistico-alberghiero, la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608, può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione dei rapporto di lavoro.