Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In attesa della piena e completa attuazione del processo di federalismo fiscale, a partire dall'esercizio 2011, viene disposta la possibilità per le Province di poter provvedere al trasferimento dell'importo corrispondente a quanto non recuperato dal Ministero per incapienza dei trasferimenti erariali spettanti e riferito al gettiti fiscali delle imposte provinciali, attraverso forme di differimento fino ad un importo massimo di due milioni di euro all'anno per ciascun ente e secondo modalità da disciplinarsi con regolamento in accordo con il Ministero stesso e in ragione dei vincoli di finanza pubblica.