Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, effettua i controlli su strada ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i controlli di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e le ispezioni sui soggetti abilitati dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ad esercitare funzioni autorizzazione, con le modalità finora utilizzate, già concordate in sede di contrattazione decentrata, a valere sui fondi destinati alla sicurezza stradale ed ai controlli.