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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.05.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
6.05.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni di semplificazione in materia di collocamento, di lavoro e di sicurezza nel settore agricolo).

1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-ter, In caso di assunzione contestuale di due o più lavoratori agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 può essere assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale».

2. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. La domanda si intende accolta, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, qualora lo sportello unico per l'immigrazione non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego nel predetto termine, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la domanda riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
b) il lavoratore stagionale abbia rispettato nell'anno precedente le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo».

3. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1 ovvero a soggetti legati tra loro da vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le rispettive aziende.
3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.
3-quater. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter».

4. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:
«13-bis. Per i datori di lavoro agricolo che assumono lavoratori a tempo determinato gli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria si intendono rispettati con il rilascio di apposita certificazione attestante la visita medica biennale, effettuata presso i servizi di medicina del lavoro della ASL di appartenenza con giudizio sull'idoneità all'espletamento della relativa attività lavorativa agricola; gli obblighi relativi all'informazione si intendono espletati attraverso l'informazione sui rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta in azienda; gli obblighi relativi alla formazione si intendono espletati attraverso la formazione effettuata con cadenza triennale secondo le procedure individuate nella contrattazione collettiva comprendente anche le procedure di primo soccorso e antincendio.
13-ter. Per i datori di lavoro agricolo che assumono esclusivamente lavoratori a tempo determinato la valutazione dei rischi è limitata soltanto alle lavorazioni effettuate dagli stessi.»
b) all'articolo 46, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, individua, con decreto, le misure di buona tecnica e buona prassi per gli aspetti inerenti al rischio di incendio nelle aziende agricole e agroindustriali nonché le misure di prevenzione, protezione e gestione delle emergenze relative alle attività agricole e per le attività agroindustriali classificate a rischio medio e basso ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998.».