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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
6.03.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Delega alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di gestione dei rifiuti in attuazione della direttiva 19 novembre 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, secondo i principi di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di consolidare e potenziare il compiuto sistema di protezione dell'ambiente e della salute umana mediante la riduzione degli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti implementato in attuazione delle direttive 75/439/CEE, 91/689/CEE e 2006/12/CE, sono delegate, ai sensi degli articoli 16 e 17 dello statuto speciale di autonomia per la regione Trentino Alto Adige, a dare esecuzione alla direttiva 19 novembre 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di rifiuti sulla base dei principi di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, le province garantiscono, per il tramite delle agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente, ogni informazione utile ai fini dei catasto dei rifiuti istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modifiche ed integrazioni.
3. I comuni o loro consorzi e le comunità montane, ferma restando quanto previsto dall'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, per i rifiuti di imballaggio, comunicano annualmente alle agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
e) i dati relativi alla raccolta differenziata;

f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

4. Gli oneri connessi all'applicazione delle disposizioni del presente articolo gravano esclusivamente sui bilanci provinciali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.