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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.013.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
6.013.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni a favore delle persone invalide civili).

1. Le certificazioni mediche rilasciate dai medici dai medici di base e specialisti ambulatoriali, per l'accesso a prestazioni socio assistenziali e per il riconoscimento dell'invalidità civile per le quali è obbligatorio l'invio telematico delle informazioni ad altre amministrazioni, sono esenti dal pagamento dei relativi oneri amministrativi.
2. Le pensioni privilegiate ordinarie (integrate nella misura del 20 per cento sulla pensione ordinaria maturata per i titolari di 1 categoria-grandi invalidi e del 10 per cento per i titolari dalla 2 alla 8 categoria per invalidità) concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato, di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, hanno carattere risarcitorio e concorrono, rispettivamente, nella misura del 80 e del 90 per cento annuo ai fini dell'imponibile IRPEF.
3. L'assegno mensile d'invalidità civile parziale è cumulabile con i redditi di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, e dipendente a tempo determinato fino al limite massimo di euro 8.000.