Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
1. Ai sistemi informativi di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono avere accesso i soggetti che partecipano al sistema di prevenzione di cui al comma 5 dell'articolo 30-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.