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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.59.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
5.59.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Per semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16 è aggiunto il seguente comma: «Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma;
b) all'articolo 17 è aggiunto il seguente comma: «Se, dopo 2 anni dal termine per l'esecuzione del piano particolareggiato, non abbia trovato applicazione il precedente comma 2, nell'interesse improcrastinabile dell'Amministrazione di dotare le aree per infrastrutture e servizi, il Comune, limitatamente all'attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di formazione ed attuazione di singoli sub comparti - indipendentemente dal restante comparto - per iniziativa dei privati che abbiano la titolarità dell'intero sub comparto, purché non modifichino la destinazione d'uso delle aree, rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduti».