Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Detrazione per canoni di locazione).
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è aggiunto, infine, il seguente
comma:
«11-bis. Nell'ipotesi di esercizio della opzione di cui al comma 2, ai conduttori con reddito imponibile annuo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una detrazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in misura corrispondente all'ammontare del canone di locazione corrisposto in ciascun anno a decorrere dal 1o gennaio 2011».