Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Patto di stabilità interno).
1. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 99, è aggiunto il seguente:
«99-bis. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2011 per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2009, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2010».