Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Patto di stabilità interno).
1. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 99, è aggiunto il seguente:
«99-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute con i diversi proventi e incentivi percepibili dagli enti locali tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili e gli interventi sul risparmio ed efficientamento energetico».