Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 4, le parole: «La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre norme» sono sostituite dalle seguenti: «L'Osservatorio»;
2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Con regolamento dell'Autorità sono definite:
a) le tipologie, le modalità, la tempistica e le soluzioni applicative per la raccolta dei dati nonché le modalità di tenuta e gestione dell'Osservatorio;
b) le modalità di fruizione e pubblicità dei dati».