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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.54.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
4.54.

Al comma 2, sopprimere la lettera ii).

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente: «Art. 26-bis. - (Responsabilità per lite temeraria). - 1. Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo 26, condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati. Al gettito delle sanzioni previste dal presente articolo si applica l'articolo 15».