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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.50.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
4.50.

Al comma 2, lettera ll), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:
«20-bis. Per i contratti relativi ai lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti, fino al 31 dicembre 2013, possono prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia determinata applicando uno dei seguenti tre criteri, estratto a sorte dal presidente della commissione di gara prima dell'apertura delle offerte:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, decrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; nel caso in cui la media così determinata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara viene aggiudicata a quest'ultima;
c) prima dell'apertura delle offerte si estrae a sorte un numero compreso tra l e 9 esclusivamente ai fini della determinazione della soglia di cui al sesto e al settimo periodo. Delle offerte ammesse alla partecipazione se ne esclude definitivamente il 10 per cento che presenta il ribasso maggiore e il 10 per cento che presenta il ribasso minore. Delle offerte rimaste, se ne calcola la media e vi si aggiunge lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Si considera l'offerta che più si avvicina per difetto alla media incrementata dello scarto. Si divide per 10 la differenza tra la offerta determinata al punto precedente e quella con il ribasso minimo rimasta in gara. Il numero determinato al punto precedente, moltiplicato per il numero estratto al primo periodo, si somma alla offerta con il ribasso minimo rimasta in gara. La media tra questo numero e la soglia individuata al terzo periodo rappresenta la soglia di anomalia.

20-ter. La facoltà di esclusione automatica di cui al comma precedente non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l'articolo 86 comma 3.
20-quater. Quando la stazione appaltante non abbia previsto nel bando l'esclusione automatica la soglia di anomalia è determinata ai sensi dell'articolo 86.
20-quinquies. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all'articolo 124 comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28.

ident. 4.112.4.163.