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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.5.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
4.5.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13-bis. Al fine di semplificare l'azione amministrativa, nonché per una gestione più uniforme, trasparente e conveniente degli appalti di opere, lavori pubblici e forniture di beni e servizi, entro 180 giorni, le Regioni istituiscono con proprie leggi la stazione unica appaltante (SUA).
13-ter. Gli organi dell'amministrazione regionale, le aziende sanitarie ed ospedaliere, le aziende regionali e gli enti strumentali o ausiliari della regione, ricorrono, salvo eccezioni adeguatamente motivate, alla stazione unica appaltante di cui al precedente comma, per le procedure di predisposizione e di affidamento degli appalti, fino alla stipula del contratto di affidamento, che rimane nella titolarità dell'ente beneficiario della prestazione. Il personale operante presso la stazione unica appaltante viene individuato prioritariamente tra il personale già operante presso gli enti di cui al primo periodo.
13-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 13-bis e 13-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.