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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.49.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
4.49.

Al comma 2, sostituire la lettera o) con la seguente:
o) all'articolo 133, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 13 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 13 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.
5. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 13 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori».

ident. 4.111.